Ordinanza 193/2004 (ECLI:IT:COST:2004:193)
Massima numero 28547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  21/06/2004;  Decisione del  21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Provincia di bolzano - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnatario di alloggio dell’edilizia abitativa agevolata - Misura del canone - Determinazione in base al reddito dell’assegnatario - Inclusione nel reddito della pensione di invalidità civile - Ritenuta lesione del principio di uguaglianza rispetto ad altri redditi aventi natura assistenziale non inclusi, e rispetto all’esenzione dall’irpef della pensione medesima - Censura di norme applicate in forza di rinvio contenuto in atto non avente forza di legge, proposizione della questione per fine di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: (a) dell’art. 6-bis della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall’art. 6, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano n. 27 del 1993; (b) dell'art. 112, comma 3, legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 15 settembre 1999, n. 51, in quanto entrambe le discipline, susseguitesi nel tempo ed applicabili 'ratione temporis' al rapporto controverso, includono in modo irragionevole la pensione d’invalidità civile nel reddito rilevante ai fini della determinazione della misura del canone esigibile nei confronti degli assegnatari di alloggi dell’edilizia abitativa agevolata, nonostante tale rendita sia esente da tassazione a fini IRPEF e nonostante altre rendite di natura assistenziale non vengano considerate ai fini della determinazione del predetto canone. Infatti, premesso che sia l'art. 6-bis della legge provinciale n. 4 del 62 che l'art. 112, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1998 risultano applicabili al rapporto oggetto del giudizio 'a quo' solo a seguito di un rinvio ad essi operato da disposizioni di natura regolamentare – segnatamente dal d.P.G.p. di Bolzano 14 gennaio 1986, n. 1, quanto alla prima disposizione, e dal d.P.G.p. n. 51 del 1999 quanto alla seconda – e che, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad un'altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del rinvio, entrambe le questioni hanno ad oggetto atti non aventi forza di legge e quindi sottratti allo scrutinio di legittimità costituzionale; inoltre, la questione è anche proposta dichiaratamente a scopi cautelativi, in forma perplessa riguardo alla stessa sua ammissibilità, al fine di ottenere l’avallo della Corte costituzionale in ordine a una determinata ipotesi ricostruttiva della disciplina stessa e quindi con motivazione incongrua.

– Sulla necessità di sottoporre a giudizio di legittimità costituzionale la norma di rinvio piuttosto che quella oggetto del rinvio, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, v. le richiamate sentenza n. 239/1997 e ordinanze n. 359/1997 e n. 26/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  02/04/1962  n. 4  art. 6  co. 4

legge provincia Bolzano  20/12/1993  n. 27  art. 6  co. 

legge provincia Bolzano  17/12/1998  n. 13  art. 112  co. 3

decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano  15/09/1999  n. 51  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte