Ordinanza 194/2004 (ECLI:IT:COST:2004:194)
Massima numero 28548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sospensione della patente di guida - Sanzione accessoria conseguente a comportamento penalmente rilevante - Irrogazione con provvedimento prefettizio - Opposizione davanti al giudice civile - Sospensione del procedimento di opposizione per pregiudizialità penale - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla irrogazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale, lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio del giusto processo - Censura di norma inconferente, omessa motivazione in ordine ai parametri invocati, difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Sospensione della patente di guida - Sanzione accessoria conseguente a comportamento penalmente rilevante - Irrogazione con provvedimento prefettizio - Opposizione davanti al giudice civile - Sospensione del procedimento di opposizione per pregiudizialità penale - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla irrogazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale, lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio del giusto processo - Censura di norma inconferente, omessa motivazione in ordine ai parametri invocati, difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza.
– Sull'errata individuazione della norma impugnata v. le citate ordinanze n. 217/2003 e n. 230/2000.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 231, n. 141/2003, n. 495 e n. 385/2000.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza.
– Sull'errata individuazione della norma impugnata v. le citate ordinanze n. 217/2003 e n. 230/2000.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 231, n. 141/2003, n. 495 e n. 385/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 218
co. 5
legge
24/11/1981
n. 689
art. 20
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte