Ordinanza 195/2004 (ECLI:IT:COST:2004:195)
Massima numero 28549
Giudizio GIUDIZIO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Titolo
Conflitto di attribuzione tra enti - Termine per la proposizione del ricorso - Atto per il quale sia prescritta la pubblicazione come condizione di efficacia - Decorrenza del termine dalla data della pubblicazione - Eccepita tardività per precedente conoscenza dell’atto impugnato - Reiezione dell’eccezione.
Conflitto di attribuzione tra enti - Termine per la proposizione del ricorso - Atto per il quale sia prescritta la pubblicazione come condizione di efficacia - Decorrenza del termine dalla data della pubblicazione - Eccepita tardività per precedente conoscenza dell’atto impugnato - Reiezione dell’eccezione.
Testo
I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni debbono essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. L'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, tuttavia, viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti.
– In termini v. la richiamata sentenza n. 132/1976.
I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni debbono essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. L'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, tuttavia, viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti.
– In termini v. la richiamata sentenza n. 132/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte