Ordinanza 195/2004 (ECLI:IT:COST:2004:195)
Massima numero 28551
Giudizio GIUDIZIO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2004;  Decisione del  21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28549  28550  28552


Titolo
Conflitto di attribuzione tra enti - Richiesta di sospensiva dell’atto impugnato - Eccepita inammissibilità per presunta imputabilità del danno lamentato a soggetto non partecipante al giudizio per conflitto di attribuzione - Reiezione dell’eccezione.

Testo
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna è priva di fondamento e va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità – proposta dallo Stato - della richiesta di sospensiva dell'atto impugnato, per essere il danno lamentato dalla Regione ricorrente riconducibile ad atti del Comune di Bologna, soggetto estraneo al giudizio per conflitto di attribuzione. Dall'esame del ricorso, infatti, si evince che la ricorrente si duole di effetti pregiudizievoli che, nella prospettazione di quest’ultima, conseguirebbero solo in via di fatto dall’attività di detto Comune, ma che dipendono viceversa, in punto di diritto, dalla esecuzione dell’atto statale impugnato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte