Ordinanza 195/2004 (ECLI:IT:COST:2004:195)
Massima numero 28552
Giudizio GIUDIZIO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Titolo
Conflitto di attribuzione fra enti - Deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (cipe) - Ricorso della regione emilia-romagna - Istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato - Avvenuta fissazione della trattazione del merito - Mancanza del requisito del 'periculum in mora' - Reiezione dell’istanza.
Conflitto di attribuzione fra enti - Deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (cipe) - Ricorso della regione emilia-romagna - Istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato - Avvenuta fissazione della trattazione del merito - Mancanza del requisito del 'periculum in mora' - Reiezione dell’istanza.
Testo
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, sollevato in relazione alla deliberazione CIPE 1° agosto 2003, n. 67, deve essere respinta, in assenza del 'periculum in mora', l’istanza di sospensione proposta dalla Regione Emilia-Romagna. Alla luce della già avvenuta fissazione della trattazione del merito del ricorso non si può ipotizzare, infatti, un irreparabile pregiudizio in capo alla ricorrente in un così breve lasso di tempo; difetta quindi i requisito delle “gravi ragioni” richiesto dall’articolo 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché l’atto impugnato non è idoneo a produrre irreversibili effetti pregiudizievoli.
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, sollevato in relazione alla deliberazione CIPE 1° agosto 2003, n. 67, deve essere respinta, in assenza del 'periculum in mora', l’istanza di sospensione proposta dalla Regione Emilia-Romagna. Alla luce della già avvenuta fissazione della trattazione del merito del ricorso non si può ipotizzare, infatti, un irreparabile pregiudizio in capo alla ricorrente in un così breve lasso di tempo; difetta quindi i requisito delle “gravi ragioni” richiesto dall’articolo 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché l’atto impugnato non è idoneo a produrre irreversibili effetti pregiudizievoli.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione cipe
01/08/2003
n. 67
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40