Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico - Ricorso della regione marche - Lamentata avocazione di funzioni amministrative al centro senza intesa con la regione interessata, lesione dell’autonomia finanziaria delle regioni - Carenza di autonoma motivazione - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico - Ricorso della regione marche - Lamentata avocazione di funzioni amministrative al centro senza intesa con la regione interessata, lesione dell’autonomia finanziaria delle regioni - Carenza di autonoma motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la censura concernente il comma 10 dell'art. 32 formulata nel ricorso della Regione Marche avverso la l. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per carenza di qualunque autonoma motivazione.
È inammissibile la censura concernente il comma 10 dell'art. 32 formulata nel ricorso della Regione Marche avverso la l. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per carenza di qualunque autonoma motivazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 10
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte