Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28553  28554  28555  28556  28557  28558  28559  28560  28561  28563  28564  28565  28566  28567  28568  28569  28570  28571  28572  28573  28574  28575  28576  28577  28578  28579  28580  28581  28582


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Ricorso delle regioni marche, toscana, emilia-romagna, umbria e friuli-venezia giulia - Lamentata discriminazione dei cittadini rispettosi della legalità, violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza - Censure relative ad aspetti che non determinano vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni sollevate con ricorsi regionali in ordine alla disciplina del condono edilizio, in riferimento agli articoli 3 (discriminazione tra cittadini rispettosi della legalità e cittadini che non lo siano) e 25 (violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza delle norme penali) Cost., in quanto non possono essere ritenute ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei «a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province autonome ricorrenti».

– Sulla limitazione dei vizi deducibili con ricorso regionale in via principale, citate le sentenze n. 303/2003, n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998 e n. 87/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte