Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Ricorso delle regioni marche, toscana, emilia-romagna, umbria e friuli-venezia giulia - Lamentata discriminazione dei cittadini rispettosi della legalità, violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza - Censure relative ad aspetti che non determinano vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Ricorso delle regioni marche, toscana, emilia-romagna, umbria e friuli-venezia giulia - Lamentata discriminazione dei cittadini rispettosi della legalità, violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza - Censure relative ad aspetti che non determinano vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni sollevate con ricorsi regionali in ordine alla disciplina del condono edilizio, in riferimento agli articoli 3 (discriminazione tra cittadini rispettosi della legalità e cittadini che non lo siano) e 25 (violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza delle norme penali) Cost., in quanto non possono essere ritenute ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei «a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province autonome ricorrenti».
– Sulla limitazione dei vizi deducibili con ricorso regionale in via principale, citate le sentenze n. 303/2003, n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998 e n. 87/1996.
Sono inammissibili le questioni sollevate con ricorsi regionali in ordine alla disciplina del condono edilizio, in riferimento agli articoli 3 (discriminazione tra cittadini rispettosi della legalità e cittadini che non lo siano) e 25 (violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza delle norme penali) Cost., in quanto non possono essere ritenute ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei «a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province autonome ricorrenti».
– Sulla limitazione dei vizi deducibili con ricorso regionale in via principale, citate le sentenze n. 303/2003, n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998 e n. 87/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co.
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte