Ordinanza 204/2022 (ECLI:IT:COST:2022:204)
Massima numero 45076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/07/2022; Decisione del
06/07/2022
Deposito del 01/09/2022; Pubblicazione in G. U. 07/09/2022
Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale - Proroga fino al 31 dicembre 2021 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori e del principio della parità delle parti nel processo esecutivo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale - Proroga fino al 31 dicembre 2021 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori e del principio della parità delle parti nel processo esecutivo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. La sentenza n. 236 del 2021 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44376; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. La sentenza n. 236 del 2021 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44376; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/2020
n. 183
art. 3
co. 8
legge
26/02/2021
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte