Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Ricorso della regione marche - Asserita natura di amnistia impropria dell’istituto - Ritenuta necessità di adozione della disciplina in conformità alle prescrizioni costituzionali stabilite per l’amnistia - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Ricorso della regione marche - Asserita natura di amnistia impropria dell’istituto - Ritenuta necessità di adozione della disciplina in conformità alle prescrizioni costituzionali stabilite per l’amnistia - Non fondatezza della questione.
Testo
Il condono non ha natura di amnistia impropria, in ragione della complessa fattispecie estintiva del reato, che viene ad essere sia costitutiva (di effetti amministrativi) sia estintiva (di effetti penali); non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 79 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.
– Sulla differenziazione tra condono ed amnistia impropria, citate le sentenze n. 369/1988 e n. 427/1995.
Il condono non ha natura di amnistia impropria, in ragione della complessa fattispecie estintiva del reato, che viene ad essere sia costitutiva (di effetti amministrativi) sia estintiva (di effetti penali); non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 79 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.
– Sulla differenziazione tra condono ed amnistia impropria, citate le sentenze n. 369/1988 e n. 427/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co.
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte