Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Volumi sanabili - Limite complessivo di 3000 metri cubi - Determinazione di limiti volumetrici inferiori ad opera delle regioni - Esclusione - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, friuli-venezia giulia - Compressione dell’autonomia legislativa concorrente e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Volumi sanabili - Limite complessivo di 3000 metri cubi - Determinazione di limiti volumetrici inferiori ad opera delle regioni - Esclusione - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, friuli-venezia giulia - Compressione dell’autonomia legislativa concorrente e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
È costituzionalmente illegittimo il comma 25 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio».
– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.
– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.
È costituzionalmente illegittimo il comma 25 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio».
– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.
– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 25
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 8
Altri parametri e norme interposte