Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Sanatoria di opere abusive edificate su aree di proprietà dello stato o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da diritti di uso civico - Decisione riservata unicamente alla volontà dello stato proprietario - Applicabilità della legge regionale che determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria anche a questa categoria di opere - Esclusione - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana - Compressione dell’autonomia legislativa concorrente e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Sanatoria di opere abusive edificate su aree di proprietà dello stato o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da diritti di uso civico - Decisione riservata unicamente alla volontà dello stato proprietario - Applicabilità della legge regionale che determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria anche a questa categoria di opere - Esclusione - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana - Compressione dell’autonomia legislativa concorrente e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
È costituzionalmente illegittimo il comma 14 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi pure alle opere – quand'anche si tratti di beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale – situate nel territorio regionale cui i commi 14 e seguenti rendono applicabile il condono, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio».
– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.
– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.
È costituzionalmente illegittimo il comma 14 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi pure alle opere – quand'anche si tratti di beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale – situate nel territorio regionale cui i commi 14 e seguenti rendono applicabile il condono, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio».
– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.
– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 14
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte