Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché per l’incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella c - Adozione ad opera delle regioni nel termine perentorio di sessanta giorni - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana - Incongruità del termine - Necessità di sostituire il termine con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26 della stessa disposizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché per l’incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella c - Adozione ad opera delle regioni nel termine perentorio di sessanta giorni - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana - Incongruità del termine - Necessità di sostituire il termine con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26 della stessa disposizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
È costituzionalmente illegittimo il comma 33 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'inciso «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», che deve essere sostituito con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26, in quanto appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali in tema di sanatoria di opere abusive, la determinazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale le regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo.
È costituzionalmente illegittimo il comma 33 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'inciso «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», che deve essere sostituito con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26, in quanto appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali in tema di sanatoria di opere abusive, la determinazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale le regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 33
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte