Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28553  28554  28555  28556  28557  28558  28559  28560  28561  28562  28563  28564  28565  28566  28567  28568  28569  28571  28572  28573  28574  28575  28576  28577  28578  28579  28580  28581  28582


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché per l’incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella c - Adozione ad opera delle regioni nel termine perentorio di sessanta giorni - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana - Incongruità del termine - Necessità di sostituire il termine con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26 della stessa disposizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo il comma 33 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'inciso «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», che deve essere sostituito con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26, in quanto appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali in tema di sanatoria di opere abusive, la determinazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale le regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 33

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte