Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Misura dell’anticipazione degli oneri accessori e relative modalità di versamento - Determinazione ad opera della fonte statale anziché della legge regionale - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Compressione dell’autonomia legislativa concorrente e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Misura dell’anticipazione degli oneri accessori e relative modalità di versamento - Determinazione ad opera della fonte statale anziché della legge regionale - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Compressione dell’autonomia legislativa concorrente e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi a) il comma 38 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, e b) l'Allegato 1, nelle parti in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio».
– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.
– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.
Sono costituzionalmente illegittimi a) il comma 38 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, e b) l'Allegato 1, nelle parti in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio».
– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.
– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 38
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 8
Altri parametri e norme interposte