Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28553  28554  28555  28556  28557  28558  28559  28560  28561  28562  28563  28564  28565  28566  28567  28568  28569  28570  28571  28572  28574  28575  28576  28577  28578  28579  28580  28581  28582


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Legge regionale attuativa prevista dall’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269 del 2003 - Termine congruo per l’emanazione da determinarsi dal legislatore nazionale - Mancata previsione - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle autonomie regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle censure avverso i commi 1, 2, 3 e 4 della disposizione censurata.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad opera del legislatore statale, in quanto il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle Regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell'operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine che consenta alle Regioni e alle Province autonome di determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32 (quale risultante dalla presente sentenza), con la riserva che, nell'ipotesi in cui una regione o una provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo entro il termine prescritto, non potrà non trovare applicazione la disciplina statale (tali considerazioni assorbono le censure mosse contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32).

– Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003.

– Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 4

legge costituzionale  art. 8

Altri parametri e norme interposte