Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28553  28554  28555  28556  28557  28558  28559  28560  28561  28562  28563  28564  28565  28566  28567  28568  28569  28570  28571  28572  28573  28575  28576  28577  28578  28579  28580  28581  28582


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Bilanciamento fra valori costituzionali primari ed altri interessi pubblici - Ritenuto irrimediabile sacrificio del valore costituzionale della tutela dei beni ambientali e paesaggistici a vantaggio di esigenze di finanza pubblica, lesione della competenza regionale concorrente relativa alla valorizzazione dei beni ambientali - Non fondatezza della questione.

Testo
Nel condono edilizio vengono in rilievo una pluralità di interessi pubblici, che devono trovare un punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di realizzare un contemperamento dei valori in gioco (da un lato, paesaggio, cultura, salute, conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, funzione sociale della proprietà; dall'altro, abitazione, lavoro); e la tutela di un fondamentale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco; non è pertanto fondata, alla luce delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale pronunciate, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 9 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.

– Sulla qualificazione come «valori costituzionali primari» degli interessi coinvolti nel condono edilizio, citate le sentenze n. 151/1986, n. 359 e n. 94/1985.

– Sugli interessi ed i valori concretamente in gioco nella disciplina del condono edilizio, citate le sentenze n. 85/1998, n. 302/1996 e n. 427/1995.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 4

legge costituzionale  art. 8

Altri parametri e norme interposte