Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Asserita carenza delle circostanze eccezionali giustificative della sanatoria, inidoneità rispetto agli scopi espliciti o impliciti, difetto di stima delle entrate finanziarie e degli oneri, incompiuto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, contrasto con il principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Asserita carenza delle circostanze eccezionali giustificative della sanatoria, inidoneità rispetto agli scopi espliciti o impliciti, difetto di stima delle entrate finanziarie e degli oneri, incompiuto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, contrasto con il principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Il comma 2 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, esprime l'opportunità che si preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio; in tale particolare contesto, pur trattandosi di scelta nel merito opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.
– Sul fondamento giustificativo della legislazione in tema di condono edilizio, citate le sentenze n. 302, n. 270 e n. 256/1996, n. 427 e n. 416/1995 e n. 369/1988, e le ordinanze n. 174/2002, n. 45/2001 e n. 395/1996.
– Sul principio di continuità legislativa, citate le sentenze n. 383 e n. 376/2002, e l'ordinanza n. 270/2003.
Il comma 2 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, esprime l'opportunità che si preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio; in tale particolare contesto, pur trattandosi di scelta nel merito opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.
– Sul fondamento giustificativo della legislazione in tema di condono edilizio, citate le sentenze n. 302, n. 270 e n. 256/1996, n. 427 e n. 416/1995 e n. 369/1988, e le ordinanze n. 174/2002, n. 45/2001 e n. 395/1996.
– Sul principio di continuità legislativa, citate le sentenze n. 383 e n. 376/2002, e l'ordinanza n. 270/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co.
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte