Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Spese a carico delle finanze comunali ritenute particolarmente ingenti, a fronte di una compartecipazione al gettito ritenuto decisamente esiguo - Asserita lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Spese a carico delle finanze comunali ritenute particolarmente ingenti, a fronte di una compartecipazione al gettito ritenuto decisamente esiguo - Asserita lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Testo
Le spese poste a carico delle finanze comunali nella disciplina del condono edilizio sono di ardua quantificazione e sono difficilmente raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali; i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze comunali potranno comunque essere considerati nella legislazione regionale di specificazione della disciplina del condono; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, sul presupposto che tale disciplina comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe da ritenersi esigua.
Le spese poste a carico delle finanze comunali nella disciplina del condono edilizio sono di ardua quantificazione e sono difficilmente raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali; i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze comunali potranno comunque essere considerati nella legislazione regionale di specificazione della disciplina del condono; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, sul presupposto che tale disciplina comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe da ritenersi esigua.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co.
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte