Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28553  28554  28555  28556  28557  28558  28559  28560  28561  28562  28563  28564  28565  28566  28567  28568  28569  28570  28571  28572  28573  28574  28575  28576  28578  28579  28580  28581  28582


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Spese a carico delle finanze comunali ritenute particolarmente ingenti, a fronte di una compartecipazione al gettito ritenuto decisamente esiguo - Asserita lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.

Testo
Le spese poste a carico delle finanze comunali nella disciplina del condono edilizio sono di ardua quantificazione e sono difficilmente raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali; i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze comunali potranno comunque essere considerati nella legislazione regionale di specificazione della disciplina del condono; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, sul presupposto che tale disciplina comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe da ritenersi esigua.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte