Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28553  28554  28555  28556  28557  28558  28559  28560  28561  28562  28563  28564  28565  28566  28567  28568  28569  28570  28571  28572  28573  28574  28575  28576  28577  28579  28580  28581  28582


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Adozione della disciplina statale in assenza di consultazione delle regioni - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti legislativi e del principio della necessaria partecipazione regionale al procedimento legislativo statale nelle materie di competenza concorrente - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; l'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 prevede solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, parere che non è richiesto nella procedura di emanazione di un decreto legge e che è meramente eventuale nella procedura di conversione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  28/08/1997  n. 281  art. 2