Sentenza 196/2004 (ECLI:IT:COST:2004:196)
Massima numero 28578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Adozione della disciplina statale in assenza di consultazione delle regioni - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti legislativi e del principio della necessaria partecipazione regionale al procedimento legislativo statale nelle materie di competenza concorrente - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ricorsi delle regioni campania, marche, toscana, emilia-romagna, umbria, friuli-venezia giulia - Adozione della disciplina statale in assenza di consultazione delle regioni - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti legislativi e del principio della necessaria partecipazione regionale al procedimento legislativo statale nelle materie di competenza concorrente - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; l'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 prevede solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, parere che non è richiesto nella procedura di emanazione di un decreto legge e che è meramente eventuale nella procedura di conversione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.
Non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; l'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 prevede solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, parere che non è richiesto nella procedura di emanazione di un decreto legge e che è meramente eventuale nella procedura di conversione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co.
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 11
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 28/08/1997
n. 281
art. 2