Ordinanza 197/2004 (ECLI:IT:COST:2004:197)
Massima numero 28583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ritenuta lesione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, buona amministrazione, tutela ambientale, violazione della competenza concorrente in materia di governo del territorio e dell’autonomia amministrativa delle regioni, violazione della procedura prevista per l’adozione dell’amnistia, lesione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e del principio della ragionevole durata del processo, esercizio di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in carenza dei presupposti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata - Necessità di riesame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina complessiva - Ritenuta lesione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, buona amministrazione, tutela ambientale, violazione della competenza concorrente in materia di governo del territorio e dell’autonomia amministrativa delle regioni, violazione della procedura prevista per l’adozione dell’amnistia, lesione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e del principio della ragionevole durata del processo, esercizio di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in carenza dei presupposti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata - Necessità di riesame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente di sanare una serie di abusi edilizi prorogando al 31 marzo 2003 i termini al riguardo previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni. Infatti, con sentenza n. 196 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 326 del 2003.
- Cfr. la richiamata sentenza n. 196/2004.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente di sanare una serie di abusi edilizi prorogando al 31 marzo 2003 i termini al riguardo previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni. Infatti, con sentenza n. 196 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 326 del 2003.
- Cfr. la richiamata sentenza n. 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co.
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 79
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte