Sentenza 198/2004 (ECLI:IT:COST:2004:198)
Massima numero 28585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28584  28586  28587  28588  28589


Titolo
Regione toscana - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del governo - Pregiudizio dell’unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l’applicazione di norme dello stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.

Testo
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, che dichiara inapplicabili nel territorio regionale numerosi commi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte).

– Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  04/12/2003  n. 55  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 1

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte