Sentenza 198/2004 (ECLI:IT:COST:2004:198)
Massima numero 28586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO ADOTTATO DAL LEGISLATORE STATALE - STATUIZIONE DELLA REGIONE DI NON APPLICABILITÀ NEL PROPRIO TERRITORIO - RICORSO DEL GOVERNO - PREGIUDIZIO DELL’UNITÀ NAZIONALE, UTILIZZO IMPROPRIO, ESCLUSO DAL SISTEMA COSTITUZIONALE, DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE PER CONTRASTARE L’APPLICAZIONE DI NORME DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO ADOTTATO DAL LEGISLATORE STATALE - STATUIZIONE DELLA REGIONE DI NON APPLICABILITÀ NEL PROPRIO TERRITORIO - RICORSO DEL GOVERNO - PREGIUDIZIO DELL’UNITÀ NAZIONALE, UTILIZZO IMPROPRIO, ESCLUSO DAL SISTEMA COSTITUZIONALE, DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE PER CONTRASTARE L’APPLICAZIONE DI NORME DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
Testo
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, che nega la possibilità di applicare, nel territorio regionale, la sanatoria edilizia statale di tipo straordinario, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte).
– Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.
– Sui poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 418/1995.
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, che nega la possibilità di applicare, nel territorio regionale, la sanatoria edilizia statale di tipo straordinario, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte).
– Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.
– Sui poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 418/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/12/2003
n. 22
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 1
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte