Sentenza 198/2004 (ECLI:IT:COST:2004:198)
Massima numero 28587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Regione marche - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del governo - Pregiudizio dell’unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l’applicazione di norme dello stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Regione marche - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del governo - Pregiudizio dell’unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l’applicazione di norme dello stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, che dichiara inapplicabili nel territorio regionale numerosi commi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte).
– Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, che dichiara inapplicabili nel territorio regionale numerosi commi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte).
– Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/12/2003
n. 29
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 1
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte