Sentenza 198/2004 (ECLI:IT:COST:2004:198)
Massima numero 28589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Ricorso del governo - Istanze di sospensione delle leggi impugnate delle regioni toscana, marche, friuli-venezia giulia, emilia-romagna - Decisione del merito delle questioni - Non luogo a procedere sulle istanze.
Ricorso del governo - Istanze di sospensione delle leggi impugnate delle regioni toscana, marche, friuli-venezia giulia, emilia-romagna - Decisione del merito delle questioni - Non luogo a procedere sulle istanze.
Testo
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione formulate dallo Stato avverso la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, l'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, e la legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1.
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione formulate dallo Stato avverso la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, l'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, e la legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 9
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte