Sentenza 199/2004 (ECLI:IT:COST:2004:199)
Massima numero 28591
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione campania - Deliberazione della giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità prospettata dalla regione - Asserita carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell’atto regionale - Reiezione dell’eccezione.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione campania - Deliberazione della giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità prospettata dalla regione - Asserita carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell’atto regionale - Reiezione dell’eccezione.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla presunta carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell’atto regionale, in realtà inidoneo a produrre effetti giuridici. Occorre infatti tenere distinto il profilo della concreta efficacia dell’atto regionale, rispetto alla lesione della sfera di attribuzioni dello Stato che comunque si produce attraverso l’adozione di un atto regionale di indirizzo che nega efficacia giuridica ad un atto normativo statale.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla presunta carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell’atto regionale, in realtà inidoneo a produrre effetti giuridici. Occorre infatti tenere distinto il profilo della concreta efficacia dell’atto regionale, rispetto alla lesione della sfera di attribuzioni dello Stato che comunque si produce attraverso l’adozione di un atto regionale di indirizzo che nega efficacia giuridica ad un atto normativo statale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte