Sentenza 199/2004 (ECLI:IT:COST:2004:199)
Massima numero 28593
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione campania - Deliberazione della giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del governo - Riferimento a parametri di costituzionalità che attengono alla titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario - Inammissibilità della censura.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione campania - Deliberazione della giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del governo - Riferimento a parametri di costituzionalità che attengono alla titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario - Inammissibilità della censura.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va dichiarata inammissibile la censura erariale fondata sul richiamo ai parametri costituzionali che assegnerebbero allo Stato la titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario. La questione oggetto del presente giudizio, infatti, prescinde dalla legittimità o illegittimità costituzionale del decreto-legge che disciplina il condono edilizio e al quale si riferisce l’atto regionale impugnato, ma riguarda semplicemente la sussistenza della potestà della Regione di dichiarare, in un provvedimento amministrativo, l’inapplicabilità di un atto con forza di legge nel proprio territorio.
– Sulla diversa questione relativa alla titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario v. la richiamata sentenza n. 196/2004.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va dichiarata inammissibile la censura erariale fondata sul richiamo ai parametri costituzionali che assegnerebbero allo Stato la titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario. La questione oggetto del presente giudizio, infatti, prescinde dalla legittimità o illegittimità costituzionale del decreto-legge che disciplina il condono edilizio e al quale si riferisce l’atto regionale impugnato, ma riguarda semplicemente la sussistenza della potestà della Regione di dichiarare, in un provvedimento amministrativo, l’inapplicabilità di un atto con forza di legge nel proprio territorio.
– Sulla diversa questione relativa alla titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario v. la richiamata sentenza n. 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione giunta regione Campania
30/09/2003
n. 2827
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 81
co. 1
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte