Sentenza 199/2004 (ECLI:IT:COST:2004:199)
Massima numero 28594
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione campania - Deliberazione della giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del governo - Lesione del canone della leale cooperazione tra istituzioni della repubblica - Non spettanza alla regione del potere di adottare l’atto impugnato e conseguente annullamento dello stesso.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione campania - Deliberazione della giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del governo - Lesione del canone della leale cooperazione tra istituzioni della repubblica - Non spettanza alla regione del potere di adottare l’atto impugnato e conseguente annullamento dello stesso.
Testo
Non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato; e per l’effetto viene annullata la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827. Ed infatti, posto che è implicitamente escluso dall'attuale sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio ai sensi dell’art. 127 Cost., tanto meno ciò può avvenire tramite atti amministrativi di indirizzo che dichiarino o presuppongano l’inapplicabilità di un atto legislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato; ciò è quanto appunto fa la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827.
Non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato; e per l’effetto viene annullata la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827. Ed infatti, posto che è implicitamente escluso dall'attuale sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio ai sensi dell’art. 127 Cost., tanto meno ciò può avvenire tramite atti amministrativi di indirizzo che dichiarino o presuppongano l’inapplicabilità di un atto legislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato; ciò è quanto appunto fa la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione giunta regione Campania
30/09/2003
n. 2827
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte