Sentenza 200/2004 (ECLI:IT:COST:2004:200)
Massima numero 28595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/06/2004; Decisione del
24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria - Esimente dell’aver agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore - Non applicabilità - Denunciata disomogeneità rispetto agli altri reati contro l’amministrazione della giustizia cui la causa di non punibilità speciale si applica - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria - Esimente dell’aver agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore - Non applicabilità - Denunciata disomogeneità rispetto agli altri reati contro l’amministrazione della giustizia cui la causa di non punibilità speciale si applica - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 384, primo comma, del codice penale, censurato nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis dello stesso codice, relativo alle false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria, tra quelli ai quali è applicabile la speciale esimente dell’avere agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, è frutto di un giudizio di bilanciamento tra l’interesse alla repressione dei delitti contro l’amministrazione della giustizia e la tutela di beni afferenti alla vita familiare. Posto che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi appartiene primariamente al legislatore e non è suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, nella specie l’eterogeneità della condotta descritta dall’art. 374-bis cod. pen. – che sostanzialmente integra una forma di falsità ideologica - rispetto a quella degli altri reati inseriti nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 384 cod. pen., rende non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere la causa di non punibilità alla fattispecie in esame. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
– Sulla possibilità di sottoporre a censura di legittimità costituzionale norme che prevedono delle cause di non punibilità solo nei casi in cui il bilanciamento di interessi ad esse sotteso, spettante al legislatore, sia stato effettuato in modo manifestamente irragionevole, v. le citate sentenze n. 8/1996, n. 101/1999, n. 352 e n. 424/2000.
L'art. 384, primo comma, del codice penale, censurato nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis dello stesso codice, relativo alle false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria, tra quelli ai quali è applicabile la speciale esimente dell’avere agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, è frutto di un giudizio di bilanciamento tra l’interesse alla repressione dei delitti contro l’amministrazione della giustizia e la tutela di beni afferenti alla vita familiare. Posto che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi appartiene primariamente al legislatore e non è suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, nella specie l’eterogeneità della condotta descritta dall’art. 374-bis cod. pen. – che sostanzialmente integra una forma di falsità ideologica - rispetto a quella degli altri reati inseriti nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 384 cod. pen., rende non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere la causa di non punibilità alla fattispecie in esame. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
– Sulla possibilità di sottoporre a censura di legittimità costituzionale norme che prevedono delle cause di non punibilità solo nei casi in cui il bilanciamento di interessi ad esse sotteso, spettante al legislatore, sia stato effettuato in modo manifestamente irragionevole, v. le citate sentenze n. 8/1996, n. 101/1999, n. 352 e n. 424/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 384
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte