Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Necessità di tutelare i danni non patrimoniali, in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. - Limite delle offese non bagatellari. (Classif. 081004).
I danni non patrimoniali sono quelli conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente protetti e, più precisamente, conseguenti alla lesione di diritti inviolabili della persona. (Precedente: S. 235/2014 - mass. 38127).
Il diritto inviolabile di cui all'art. 13 Cost. va tutelato a fronte di coercizioni fisiche, ovvero di forme di privazione o restrizione, aventi a oggetto il corpo della persona, non astrattamente previste dalla legge e irrogate senza un regolare giudizio a tal fine instaurato. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44865; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 11/1956 - mass. 41).
La lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost., va ascritta ai «casi previsti dalla legge», che ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Più precisamente, sia la previsione, nell'art. 2 Cost., della "garanzia" dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell'inviolabilità, proiettata nei rapporti orizzontali, sono idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all'art. 2059 cod. civ. Ai diritti inviolabili della persona non può dunque negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata - in presenza di una particolare gravità soggettiva dell'illecito e relativamente alla componente del danno morale - anche da una funzione individual-deterrente. (Precedente: S. 233/2003 - mass. 27841).
Deve ritenersi immanente alla necessaria coesistenza pluralistica di libertà e diritti l'esigenza di non assecondare mere reazioni idiosincratiche, richiedendo a ogni persona inserita nel complesso contesto sociale il rispetto di un minimo di tolleranza. Pertanto, non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile della persona, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. (Precedente: S. 235/2014 - mass. 38127).