Ordinanza 201/2004 (ECLI:IT:COST:2004:201)
Massima numero 28596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento rispetto all’indagato nel procedimento di competenza del tribunale, violazione del principio del contraddittorio, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari a norma dell’art. 415-bis del codice di procedura penale. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano e che nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze di informazione dell’imputato prima dell’udienza di comparizione sono comunque assicurate dagli avvisi – relativi al deposito degli atti ed alle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione – contenuti nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, la previsione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è una soluzione costituzionalmente obbligata, tanto più rispetto al procedimento penale davanti al giudice di pace, caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabili con quelle che caratterizzano il procedimento per i reati di competenza del tribunale.

– Sulla mancanza di un obbligo costituzionalmente imposto di prevedere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente modulato in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, v. le citate ordinanze n. 203/2002 e n. 32/2003.

– Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza n. 290/2003.

– Sul fatto che il dettato costituzionale non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che esso debba essere sempre collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, v. le citate ordinanze n. 8, n. 32, n. 131, n. 132 e n. 257/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte