Ordinanza 203/2004 (ECLI:IT:COST:2004:203)
Massima numero 28598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/06/2004;  Decisione del  24/06/2004
Deposito del 28/06/2004; Pubblicazione in G. U. 07/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione abruzzo - Comunità montane - Rappresentanti dei comuni membri - Omessa elezione - Potere sostitutivo attribuito al difensore civico regionale - Ritenuta lesione del principio di equiordinazione tra stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dei comuni, lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Inattuazione 'medio tempore' - Cessazione della materia del contendere.

Testo
È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11, il quale prevedeva l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale nell'ipotesi in cui i consigli dei comuni membri delle comunità montane non avessero provveduto ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunità, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso, in quanto l'art. 1, comma 36, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20, ha abrogato la disposizione impugnata, senza che essa abbia ricevuto attuazione durante il periodo della sua vigenza.

– Sul venir meno della necessità di una pronuncia da parte della Corte in caso di 'jus superveniens', citate le ordinanze n. 137/2004, n. 15/2003 e n. 443/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/08/2003  n. 11  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte