Sentenza 204/2004 (ECLI:IT:COST:2004:204)
Massima numero 28356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28357
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Istituzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Adozione del criterio di riparto della generica rilevanza pubblicistica in luogo di quello della natura delle situazioni soggettive coinvolte - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell’unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Istituzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Adozione del criterio di riparto della generica rilevanza pubblicistica in luogo di quello della natura delle situazioni soggettive coinvolte - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell’unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l’art. 33, commi 1e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui, al comma 1, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché”, e, al comma 2, che individua esemplificativamente controversie nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità. Infatti, l’art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe “anche” diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l’art. 33, commi 1e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui, al comma 1, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché”, e, al comma 2, che individua esemplificativamente controversie nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità. Infatti, l’art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe “anche” diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 1
legge
21/07/2000
n. 205
art. 7
co.
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 2
legge
21/07/2000
n. 205
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte