Sentenza 204/2004 (ECLI:IT:COST:2004:204)
Massima numero 28357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28356
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di urbanistica ed edilizia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni - Indebita estensione della giurisdizione esclusiva a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell’unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di urbanistica ed edilizia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni - Indebita estensione della giurisdizione esclusiva a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell’unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Infatti, la norma, nel comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i “comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Infatti, la norma, nel comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i “comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co. 1
legge
21/07/2000
n. 205
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte