Sentenza 206/2004 (ECLI:IT:COST:2004:206)
Massima numero 28600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  05/07/2004;  Decisione del  05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28601  28602


Titolo
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 113  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 7

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte