Sentenza 206/2004 (ECLI:IT:COST:2004:206)
Massima numero 28600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Titolo
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 113
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 7
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte