Sentenza 206/2004 (ECLI:IT:COST:2004:206)
Massima numero 28601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Titolo
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
Testo
La scelta legislativa di riservare il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole, come pure, l’esclusione dal giudizio di equità delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, ma attribuite ‘ratione materiae’ ad altro giudice, è giustificata dalla disciplina sulla competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La scelta legislativa di riservare il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole, come pure, l’esclusione dal giudizio di equità delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, ma attribuite ‘ratione materiae’ ad altro giudice, è giustificata dalla disciplina sulla competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 113
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte