Sentenza 207/2004 (ECLI:IT:COST:2004:207)
Massima numero 28603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Arbitrato - Arbitrato rituale - Pendenza presso un giudice dello stato di una causa dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale - Sospensione del giudizio arbitrale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorità giudiziaria, violazione dei principi relativi al giusto processo - Non fondatezza della questione.
Arbitrato - Arbitrato rituale - Pendenza presso un giudice dello stato di una causa dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale - Sospensione del giudizio arbitrale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorità giudiziaria, violazione dei principi relativi al giusto processo - Non fondatezza della questione.
Testo
Deve essere escluso che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, poiché non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come, invece, è consentito al giudice dall’art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione.
Deve essere escluso che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, poiché non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come, invece, è consentito al giudice dall’art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 819
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte