Sentenza 205/2022 (ECLI:IT:COST:2022:205)
Massima numero 45017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  06/07/2022;  Decisione del  06/07/2022
Deposito del 15/09/2022; Pubblicazione in G. U. 21/09/2022
Massime associate alla pronuncia:  45016  45018


Titolo
Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Caratteri speciali dell'illecito - Necessità di bilanciare la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato con la tutela dei diritti inviolabili della persona (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina del giudizio risarcitorio per illeciti commessi dai magistrati nell'esercizio della funzione giudiziaria, nella parte in cui limitano il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale). (Classif. 147002).

Testo

L'illecito da esercizio della funzione giudiziaria presenta caratteri di specialità, posti a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giudiziaria. (Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44678; S. 164/2017 - mass. 41567; S. 468/1990 - mass. 16641; S. 18/1989 - mass. 12913).


L'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rileva nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato. Sono questi i profili della disciplina vòlti a realizzare il delicato bilanciamento tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli interessi di chi risulta ingiustamente danneggiato. Viceversa, una volta delimitato il campo dell'illecito, a beneficio della serenità e dell'autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali. (Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44588; S. 164/2017 - mass. 41570; S. 18/1989 - mass. 12913; S. 26/1987 - mass. 4038; S. 2/1968 - mass. 2739).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. Data l'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'applicazione sopravvenuta dell'art. 2059 cod. civ. alla responsabilità civile del magistrato, la selezione di un unico diritto inviolabile della persona - la libertà di cui all'art. 13 Cost. -, cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, appalesa i tratti della irragionevolezza. Né la selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, è giustificata dalla specificità dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria, ove si consideri, ad esempio, che l'autonomia del magistrato è preservata anche dal carattere indiretto della responsabilità, nonché dai limiti posti all'azione di rivalsa. Neppure, infine, è dato invocare la necessità di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, poiché il raggio dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria abbracciava sin dal 1988 - tramite il riferimento al danno ingiusto - la lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante, paradigma ovviamente comprensivo dei diritti inviolabili della persona; di conseguenza, affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell'illecito, ma implica soltanto un'estensione dei danni risarcibili).



Atti oggetto del giudizio

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 1

legge  27/02/2015  n. 18  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte