Ordinanza 208/2004 (ECLI:IT:COST:2004:208)
Massima numero 28604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente diversa da quella prescritta - Sanzione identica a quella prevista per la guida di motociclo senza alcuna patente - Lamentata ingiustificata equiparazione - Mancata considerazione di precedente pronuncia di incostituzionalità e della possibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente diversa da quella prescritta - Sanzione identica a quella prevista per la guida di motociclo senza alcuna patente - Lamentata ingiustificata equiparazione - Mancata considerazione di precedente pronuncia di incostituzionalità e della possibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui punisce la condotta di chi guida un motociclo con patente diversa da quella prescritta con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la più grave ipotesi di guida di un motociclo senza patente alcuna. I rimettenti, infatti, trascurando la effettiva portata del 'novum' costituito dalla sentenza n. 3 del 1997, cha ha censurato la norma impugnata nella parte in cui sanzionava la guida di motociclo con patente inidonea allo stesso modo della guida senza patente e assumendo come tuttora presente nell’ordinamento tale assimilazione, omettono del tutto di esaminare la possibilità di pervenire ad una soluzione diversa – e idonea ad escludere il dubbio di costituzionalità –, attraverso una interpretazione del sistema legislativo tale da ricondurre la disciplina alla sua originaria impostazione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui punisce la condotta di chi guida un motociclo con patente diversa da quella prescritta con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la più grave ipotesi di guida di un motociclo senza patente alcuna. I rimettenti, infatti, trascurando la effettiva portata del 'novum' costituito dalla sentenza n. 3 del 1997, cha ha censurato la norma impugnata nella parte in cui sanzionava la guida di motociclo con patente inidonea allo stesso modo della guida senza patente e assumendo come tuttora presente nell’ordinamento tale assimilazione, omettono del tutto di esaminare la possibilità di pervenire ad una soluzione diversa – e idonea ad escludere il dubbio di costituzionalità –, attraverso una interpretazione del sistema legislativo tale da ricondurre la disciplina alla sua originaria impostazione.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 116
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte