Ordinanza 209/2004 (ECLI:IT:COST:2004:209)
Massima numero 28605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  05/07/2004;  Decisione del  05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Intercettazioni - Utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Deroga consentita solo per insufficienza o inidoneità degli impianti presso gli uffici della procura della repubblica, ovvero per eccezionali ragioni di urgenza - Inutilizzabilità dei risultati conseguiti senza l’osservanza delle garanzie - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il pubblico ministero possa disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, e che i risultati delle intercettazioni operate in difformità da tali prescrizioni siano da considerare inutilizzabili. Analoghe questioni di legittimità costituzionale, infatti, sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 259 del 2001 e n. 304 del 2000, che hanno sottolineato come alle norme impugnate sia sottesa l'esigenza di garantire, anche da un punto di vista tecnico e non solo giuridico, la segretezza e la libertà delle comunicazioni; né il presunto carattere ‘anacronistico’ impresso a tali regole di cautela dall’evoluzione delle modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni – prospettato dal rimettente quale argomento nuovo rispetto a quelli già esaminati – legittimerebbe la Corte costituzionale a compiere un loro eventuale adeguamento, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n.   art. 268  co. 3

codice di procedura penale 1930    n.   art. 271  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte