Ordinanza 210/2004 (ECLI:IT:COST:2004:210)
Massima numero 28606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  05/07/2004;  Decisione del  05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Superamento dei limiti di velocità - Accertamenti con valore di fonte di prova - Limitazione ai soli rilievi fotografici idonei a fornire dati certi sulla velocità e sull’identità del veicolo - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato". L’ordinanza di rimessione, infatti, omette totalmente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', in tal modo impedendo ogni valutazione della rilevanza della questione sollevata.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 142  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte