Ordinanza 211/2004 (ECLI:IT:COST:2004:211)
Massima numero 28608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28607
Titolo
Proprietà privata - Alberi a distanza non legale e rami e radici addentrate nel fondo vicino - Estirpazione e taglio - Piante aventi pregio paesaggistico - Mancata esclusione - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della funzione sociale della proprietà, ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Manifesta infondatezza della questione.
Proprietà privata - Alberi a distanza non legale e rami e radici addentrate nel fondo vicino - Estirpazione e taglio - Piante aventi pregio paesaggistico - Mancata esclusione - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della funzione sociale della proprietà, ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l’estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, anche qualora gli stessi abbiano pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino. Ed infatti, pur corrispondendo al vero che la salvaguardia dei valori costituzionali richiamati dal rimettente, quale quello paesaggistico, trascende la tutela del diritto dominicale offerta dalle norme codicistiche denunciate, è altresì vero che la loro applicazione da parte del giudice 'a quo' non preclude la necessaria verifica di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale da parte dell’autorità amministrativa a ciò deputata in forza della normativa pubblicistica di settore.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l’estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, anche qualora gli stessi abbiano pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino. Ed infatti, pur corrispondendo al vero che la salvaguardia dei valori costituzionali richiamati dal rimettente, quale quello paesaggistico, trascende la tutela del diritto dominicale offerta dalle norme codicistiche denunciate, è altresì vero che la loro applicazione da parte del giudice 'a quo' non preclude la necessaria verifica di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale da parte dell’autorità amministrativa a ciò deputata in forza della normativa pubblicistica di settore.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 894
co.
codice civile
n.
art. 896
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte