Ordinanza 212/2004 (ECLI:IT:COST:2004:212)
Massima numero 28609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Guida in stato di ebbrezza - Comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida - Mancata depenalizzazione - Lamentata illogicità e disparità di trattamento rispetto alla contravvenzione di guida senza patente ovvero con patente revocata o non rinnovata - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Reati e pene - Guida in stato di ebbrezza - Comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida - Mancata depenalizzazione - Lamentata illogicità e disparità di trattamento rispetto alla contravvenzione di guida senza patente ovvero con patente revocata o non rinnovata - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Identica questione, infatti, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 177 del 2003, con cui è stato ribadito il consolidato principio secondo il quale il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, salvo il caso - non ravvisabile nella specie — in cui tale discrezionalità sia esercitata in modo manifestamente irrazionale; né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza.
– V. richiamata ordinanza n. 177/2003 che ha dichiarato manifestamente infondata identica questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Identica questione, infatti, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 177 del 2003, con cui è stato ribadito il consolidato principio secondo il quale il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, salvo il caso - non ravvisabile nella specie — in cui tale discrezionalità sia esercitata in modo manifestamente irrazionale; né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza.
– V. richiamata ordinanza n. 177/2003 che ha dichiarato manifestamente infondata identica questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/06/1999
n. 205
art. 1
co.
legge
25/06/1999
n. 205
art. 5
co.
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte