Ordinanza 213/2004 (ECLI:IT:COST:2004:213)
Massima numero 28610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate - Rilevabilità, in caso di precedente impossibilità, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio del giudice naturale - Questione che difetta del carattere della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate - Rilevabilità, in caso di precedente impossibilità, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio del giudice naturale - Questione che difetta del carattere della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo n. 51 del 1998, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, qualora la erronea indicazione del 'locus commissi delicti' emerga solo nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La questione di legittimità costituzionale, infatti, difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, nel trasmettere gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale, come previsto dal comma 2 della disposizione impugnata, ha esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento in esame e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare la questione stessa.
– Sul difetto di pregiudizialità delle questioni che hanno ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', v. le richiamate ordinanze n. 331/2002, n. 264/1998, n. 67/1998 e n. 300/1997.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo n. 51 del 1998, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, qualora la erronea indicazione del 'locus commissi delicti' emerga solo nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La questione di legittimità costituzionale, infatti, difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, nel trasmettere gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale, come previsto dal comma 2 della disposizione impugnata, ha esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento in esame e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare la questione stessa.
– Sul difetto di pregiudizialità delle questioni che hanno ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', v. le richiamate ordinanze n. 331/2002, n. 264/1998, n. 67/1998 e n. 300/1997.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 163
co.
decreto legislativo
19/02/1998
n. 51
art. 217
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte