Ordinanza 214/2004 (ECLI:IT:COST:2004:214)
Massima numero 28611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28612
Titolo
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, irrazionale estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizionale - Giudice rimettente privo del potere di applicare la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, irrazionale estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizionale - Giudice rimettente privo del potere di applicare la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine di decadenza del 15 settembre 2000. Il giudice adito, infatti, per una controversia relativa al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, quindi, non è chiamato a fare applicazione della norma che attribuisce al giudice munito di giurisdizione il potere di dichiarare la decadenza e di emettere la relativa sentenza di merito.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine di decadenza del 15 settembre 2000. Il giudice adito, infatti, per una controversia relativa al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, quindi, non è chiamato a fare applicazione della norma che attribuisce al giudice munito di giurisdizione il potere di dichiarare la decadenza e di emettere la relativa sentenza di merito.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte