Ordinanza 214/2004 (ECLI:IT:COST:2004:214)
Massima numero 28612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28611
Titolo
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza – assorbita ogni altra – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000. Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, secondo cui la disciplina introdotta dalle norme censurate sarebbe divergente da quella di cui all’art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998, avendo trasformato quello del 15 settembre 2000 da termine previsto a pena di decadenza per l’esercizio del diritto di azione in termine che si limita a segnare il confine, relativamente a diritti scaturenti da fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998, tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria, è, infatti, erroneo, poiché la diversa formulazione delle due norme si spiega con la circostanza che quella del 1998 prevedeva una “futura” decadenza, mentre quella del 2001 ne disciplina una già maturata al 15 settembre 2000, ed è, inoltre, contraddetto da pronunzie giurisprudenziali univoche nel ritenere che quello del 15 settembre 2000 fosse ‘ab origine’, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali.
- Sentenze citate nn.183 e 184/2002; 144/2003.
Manifesta infondatezza – assorbita ogni altra – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000. Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, secondo cui la disciplina introdotta dalle norme censurate sarebbe divergente da quella di cui all’art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998, avendo trasformato quello del 15 settembre 2000 da termine previsto a pena di decadenza per l’esercizio del diritto di azione in termine che si limita a segnare il confine, relativamente a diritti scaturenti da fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998, tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria, è, infatti, erroneo, poiché la diversa formulazione delle due norme si spiega con la circostanza che quella del 1998 prevedeva una “futura” decadenza, mentre quella del 2001 ne disciplina una già maturata al 15 settembre 2000, ed è, inoltre, contraddetto da pronunzie giurisprudenziali univoche nel ritenere che quello del 15 settembre 2000 fosse ‘ab origine’, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali.
- Sentenze citate nn.183 e 184/2002; 144/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 72
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte