Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Novella che abroga, senza disporne l'efficacia retroattiva, la limitazione ai danni derivanti da privazione della libertà personale - Censurata violazione della tutela dei diritti fondamentali, compreso quello alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 147002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 18 del 2015, censurato nella parte in cui non dispone l'applicazione retroattiva della modifica introdotta all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. La norma censurata ha un contenuto che finisce per combaciare, salvo per l'appunto il profilo temporale, con quello della norma che, all'esito del giudizio di legittimità costituzionalità sull'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla riforma, risulta applicabile ai fatti antecedenti al 2015. Va, dunque, ritenuto che la rimozione, attuata nel 2015, del limite costituito dalla lesione della libertà personale, abbia avuto il senso di eliminare un ostacolo testuale alla piena riespansione dell'art. 2059 cod. civ., nel suo coordinamento con l'art. 2 Cost. In definitiva, sia la corrispondenza fra la disciplina che deriva dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, antecedente alla riforma del 2015, e la norma che si desume dalla modifica introdotta nel 2015, sia la considerazione che, in ogni caso, il secondo gruppo di censure mirava alla retroattività della nuova regola, ma solo a difesa dei diritti di cui agli artt. 2 e 32 Cost., che oramai risultano protetti, determinano il venir meno del vulnus lamentato.