Ordinanza 217/2004 (ECLI:IT:COST:2004:217)
Massima numero 28615
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Insindacabilità - Processo per calunnia a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma - Riproposizione di conflitto già dichiarato inammissibile - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Insindacabilità - Processo per calunnia a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma - Riproposizione di conflitto già dichiarato inammissibile - Inammissibilità del ricorso.
Testo
Inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto nonostante il medesimo conflitto sia stato già dichiarato inammissibile, con sentenza n. 206 del 2002, per difetto di una chiara enunciazione del 'petitum' nella domanda. E infatti, col sollevare per una seconda volta il medesimo conflitto l’organo ricorrente pone in essere una situazione processuale che protrae ulteriormente uno stato di conflittualità tra poteri, in contrasto con l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti configgenti.
– Sull’«esigenza costituzionale» che il giudizio su un conflitto tra poteri dello Stato, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti configgenti, v. la richiamata sentenza n. 116/2003 e le successive ordinanze n. 153, n. 188, n. 189, n. 214, n. 247, n. 254, n. 277, n. 280 e n. 358/2003, e n. 40/2004.
Inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto nonostante il medesimo conflitto sia stato già dichiarato inammissibile, con sentenza n. 206 del 2002, per difetto di una chiara enunciazione del 'petitum' nella domanda. E infatti, col sollevare per una seconda volta il medesimo conflitto l’organo ricorrente pone in essere una situazione processuale che protrae ulteriormente uno stato di conflittualità tra poteri, in contrasto con l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti configgenti.
– Sull’«esigenza costituzionale» che il giudizio su un conflitto tra poteri dello Stato, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti configgenti, v. la richiamata sentenza n. 116/2003 e le successive ordinanze n. 153, n. 188, n. 189, n. 214, n. 247, n. 254, n. 277, n. 280 e n. 358/2003, e n. 40/2004.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
15/12/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4