Ordinanza 218/2004 (ECLI:IT:COST:2004:218)
Massima numero 28616
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/07/2004; Decisione del
05/07/2004
Deposito del 06/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Insindacabilità - Processo per diffamazione a mezzo stampa a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l’instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti.
Parlamento - Insindacabilità - Processo per diffamazione a mezzo stampa a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l’instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 19 settembre 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente nel corso di una intervista ad un periodico, opinioni per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 19 settembre 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente nel corso di una intervista ad un periodico, opinioni per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
19/09/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3