Sentenza 219/2004 (ECLI:IT:COST:2004:219)
Massima numero 28617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/07/2004;  Decisione del  07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28618  28619  28620  28621


Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limite massimo di pena detentiva entro cui opera l’istituto - Aumento da due a cinque anni - Ritenuta irragionevolezza, contrasto con il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - Non fondatezza della questione.

Testo
Il comma 1-bis del nuovo testo dell’art. 444 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1 della legge n. 134 del 2003, stabilisce che, qualora la pena detentiva superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sono esclusi dal patteggiamento i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. - cioè i delitti espressione di gravi forme di criminalità organizzata ovvero commessi con finalità di terrorismo - e i procedimenti nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale; inoltre, quanto agli effetti premiali, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 445, commi 1 e 2, cod. proc. pen. dall’art. 2 della legge n. 134 del 2003, l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240 cod. pen.) e l’estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni operano solo nei casi in cui la pena detentiva non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Di conseguenza, può affermarsi che proprio le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le predette ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva dal patteggiamento in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata e la non operatività di importanti effetti premiali consentono di ritenere, alla luce della disciplina complessiva risultante dalle modifiche recate dalla legge n. 134 del 2003, che la scelta di ampliare l’ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera della discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/06/2003  n. 134  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte