Sentenza 219/2004 (ECLI:IT:COST:2004:219)
Massima numero 28618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/07/2004;  Decisione del  07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28617  28619  28620  28621


Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche nei dibattimenti già in corso - Ritenuta irragionevolezza, violazione dei principi costituzionali sulla pena - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003 consente all'imputato o al suo difensore munito di procura speciale, con il consenso del pubblico ministero, di formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla citata legge, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 134 del 2003 in cui sia prevista la loro partecipazione, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 134, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Tale disciplina transitoria, che fa seguito alla rivisitazione dell'istituto del patteggiamento operata dalla legge n. 134 del 2003, nel consentire la formulazione dell'istanza di patteggiamento anche nei casi in cui l’istruzione dibattimentale sia già in fase avanzata non si pone in contraddizione né con le finalità deflative che ispirano questo rito alternativo, né con il principio della ragionevole durata del processo, posto che il ricorso a tale istituto è infatti in grado di assicurare una notevole accelerazione rispetto alle cadenze del procedimento ordinario, sia perché l’accordo tra le parti ne provoca l’immediata conclusione, sia per i consistenti limiti all’appellabilità della sentenza stabiliti dall’art. 448, comma 2, del codice di rito. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.

– Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e sulla circostanza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure d'illegittimità costituzionale v., da ultimo, la richiamata sentenza n. 381/2001, nonché, con specifico riferimento al regime transitorio introdotto a seguito di modifiche concernenti i riti alternativi, le citate ordinanze n. 222/2002, n. 432 e n. 220/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 1

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 2

legge  12/06/2003  n. 134  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte