Sentenza 219/2004 (ECLI:IT:COST:2004:219)
Massima numero 28619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/07/2004; Decisione del
07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Valutazione dell’imputato sull’opportunità di formulare la richiesta - Sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni decorrente dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Valutazione dell’imputato sull’opportunità di formulare la richiesta - Sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni decorrente dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003, censurato nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell’imputato, di sospendere il dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a quest’ultimo di valutare l’opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena, pur assegnando all’imputato uno 'spatium deliberandi' molto ampio che decorre dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 134, anziché dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non è frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata del processo, posto che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa e che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare proprio dal diritto di difesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
– Sulla richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato quale modalità di esercizio del diritto di difesa v. le richiamate sentenza n. 101/1993 e ordinanza n. 560/2000.
– Sull'esigenza di contemperare il principio della ragionevole durata del processo con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di difesa v., tra le tante, le citate ordinanze n. 32, n. 204 e n. 399/2001, n. 458 e n. 519/2002 e n. 251/2003.
L'art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003, censurato nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell’imputato, di sospendere il dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a quest’ultimo di valutare l’opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena, pur assegnando all’imputato uno 'spatium deliberandi' molto ampio che decorre dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 134, anziché dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non è frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata del processo, posto che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa e che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare proprio dal diritto di difesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
– Sulla richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato quale modalità di esercizio del diritto di difesa v. le richiamate sentenza n. 101/1993 e ordinanza n. 560/2000.
– Sull'esigenza di contemperare il principio della ragionevole durata del processo con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di difesa v., tra le tante, le citate ordinanze n. 32, n. 204 e n. 399/2001, n. 458 e n. 519/2002 e n. 251/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 1
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 2
legge
12/06/2003
n. 134
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte