Sentenza 219/2004 (ECLI:IT:COST:2004:219)
Massima numero 28619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/07/2004;  Decisione del  07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28617  28618  28620  28621


Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Valutazione dell’imputato sull’opportunità di formulare la richiesta - Sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni decorrente dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003, censurato nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell’imputato, di sospendere il dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a quest’ultimo di valutare l’opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena, pur assegnando all’imputato uno 'spatium deliberandi' molto ampio che decorre dalla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 134, anziché dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non è frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata del processo, posto che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa e che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare proprio dal diritto di difesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

– Sulla richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato quale modalità di esercizio del diritto di difesa v. le richiamate sentenza n. 101/1993 e ordinanza n. 560/2000.

– Sull'esigenza di contemperare il principio della ragionevole durata del processo con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di difesa v., tra le tante, le citate ordinanze n. 32, n. 204 e n. 399/2001, n. 458 e n. 519/2002 e n. 251/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 1

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 2

legge  12/06/2003  n. 134  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte